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I titoli di studio nei Concorsi Pubblici sono requisiti indispensabili per l’accesso alle procedure concorsuali della Pubblica Amministrazione.
In questa guida ti spiegheremo quali sono i titoli di studio richiesti nei Concorsi Pubblici e analizzeremo il significato di Titoli Equipollenti e la differenza tra essi ed i Titoli Equivalenti.
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Se le informazioni su Equivalenze ed equipollenze dei Titoli di studio non ti interessano, puoi sempre dare un’occhiata ai altri bandi in scadenza, ai prossimi concorsi in uscita o alla guida su Come partecipare ad un Concorso Pubblico.
I titoli di studio nei Concorsi Pubblici – Tutti i dettagli
Il titolo di studio rappresenta un’importante distinzione che può limitare l’accesso al concorso ad alcuni candidati.
Infatti, in base al profilo ricercato dall’Ente che ha bandito il concorso, può essere richiesto:
– diploma;
– licenza media;
– un titolo di laurea.
No, spesso per profili altamente qualificati vengono talvolta richiesti anche:
– eventuali iscrizioni all’Albo professionale;
– qualifiche professionali specifiche;
– attestati;
– conoscenza di una lingua straniera;
– conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e software più diffusi.
Per ottenere il riconoscimento del titolo di studio durante la compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso è spesso necessario allegare una scansione dell’attestato originale.
Inoltre, i portali ufficiali delle Amministrazioni che gestiscono i concorsi potrebbero prevedere la compilazione di un apposito modulo in cui inserire tutti i dettagli sull’Istituto in cui è stato conseguito un determinato titolo di studio, utili per effettuare un’eventuale verifica futura.
In breve, ti consigliamo di ritirare tutti i certificati originali per i tuoi titoli di studio e di avere ben chiare le informazioni principali riguardanti gli Istituti Scolastici/Accademici che hai frequentato durante la compilazione di una domanda per un Concorso Pubblico.
Due o più titoli di studio si dicono equipollenti quando hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica, purché sia riconosciuta dagli organi competenti.
In particolare, si tratta dei vecchi diplomi di laurea e di titoli scolastici/accademici che, comparati agli attuali titoli di studio:
– permettono la continuazione del percorso di studi a un livello superiore;
– permettono l’ammissione a concorsi pubblici ed esami di Stato;
– certificano l’acquisizione di competenze equivalenti;
– permettono l’accesso a ordini professionali.
Le equipollenze e le equiparazioni fra titoli accademici sono stabilite con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), sulla base di criteri specifici e precisi riferimenti normativi.
A tal proposito il MIUR ha emanato due decreti, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.
In particolare, i due decreti più recenti stabiliscono:
– le equiparazioni fra le classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e le classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
– le equiparazioni fra i titoli accademici del vecchio e del nuovo ordinamento, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Inoltre, puoi consultare tutte le equipollenze ufficiali sull’apposito portale del MIUR.
La dichiarazione di equipollenza solitamente compete all’Istituto Scolastico o all’Università, in base alla tipologia del titolo di studio.
Inoltre, la documentazione necessaria da allegare alla domanda di un Concorso Pubblico per la dichiarazione di equipollenza comprende:
– il titolo originale;
– certificato degli esami sostenuti (o delle materie di studio), con le relative valutazioni;
– il programma analitico di studio.
Mentre l’equipollenza ha un valore legale, l’equivalenza tra due o più titoli di studio può essere attribuita per finalità più specifiche quando non c’è un’equiparazione ufficiale stabilita dagli organismi competenti.
Per esempio, un titolo di studio conseguito all’estero non ha un riconoscimento ufficiale nelle tabelle del MIUR, ma può essere riconosciuto come “equivalente” ad un titolo accademico italiano, anche se soltanto in funzione di una partecipazione ai Concorsi Pubblici.
La dichiarazione di equivalenza permette l’utilizzo del titolo di studio estero senza chiederne il riconoscimento (di conseguenza senza ottenere il titolo di studio italiano corrispondente).
Inoltre, si tratta di una richiesta formale collegata a casi specifici (tra cui l’accesso ai Concorsi Pubblici), in cui si certifica che il titolo di studio conseguito all’estero equivale a un titolo di studio italiano, senza che esso abbia anche un valore legale.
Per il caso specifico della partecipazione ad un Concorso Pubblico con titolo di studio conseguito all’estero, l’istanza volta a ottenere la dichiarazione di equivalenza va inoltrata agli Enti, alle Amministrazioni o agli organismi che gestiscono la procedura concorsuale.
No, come affermato in precedenza è possibile evitare la dichiarazione di equivalenza chiedendo il riconoscimento ufficiale del titolo di studio conseguito all’estero ed ottenendo il corrispettivo titolo italiano.
Per maggiori informazioni sui titoli di studio e sulla loro equivalenza ed equipollenza, puoi consultare le pagine ufficiali del MIUR su:
– Titoli accademici esteri;
– Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani.
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Vi ringrazio anticipatamente!
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