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Nel 2024, la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) continua a rappresentare un fondamentale strumento di sostegno per i lavoratori disoccupati in Italia. Ma cosa è esattamente la NASpI e come si può fare domanda? In questo articolo, esploreremo in dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questo importante ammortizzatore sociale, dalle caratteristiche e benefici, alle modalità di richiesta e documentazione necessaria. Risponderemo anche alle domande più frequenti degli utenti, come: “Che cos’è la NASpI?“, “Qual è la differenza tra NASpI e disoccupazione?”, e molte altre…
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Come funziona la NASpl
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un’indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro.
È stata istituita il 1° maggio 2015 in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali, ed è destinata a chi non ha più un impiego per cause indipendenti dalla propria volontà.
La NASpI è stata istituita il partire dal 1° maggio 2015.
La NASpI è attualmente l’indennità di disoccupazione in vigore in Italia. Ha sostituito le precedenti forme di sussidio introdotte prima del 2015, come l’ASpI e la mini-ASpI, nell’ambito delle riforme del Jobs Act.
Si, I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta per accedere al contributo economico.
Hanno diritto alla NASpI i lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il lavoro, tra cui:
– Dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
– Apprendisti.
-Soci lavoratori di cooperative.
-Dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
– Personale artistico con contratto subordinato Dal 1° gennaio 2022, anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative hanno diritto alla NASpI.
Sono esclusi dalla NASpI:
– I lavoratori che si sono dimessi volontariamente, salvo il caso di dimissioni per giusta causa.
– Dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni.
– Operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (salvo alcune eccezioni).
– Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
– Titolari di assegno ordinario di invalidità, a meno che non optino per la NASpI.
– Lavoratori che hanno raggiunto l’età per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Requisiti
Per poter richiedere la NASpI, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
– Stato di disoccupazione involontario: Il lavoratore deve essere disoccupato per cause indipendenti dalla sua volontà (es. licenziamento).
– Tredici settimane di contributi: Occorre aver maturato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
La NASpI spetta in assenza di un impiego subordinato od autonomo, previa dichiarazione dell’interessato di essere immediatamente disponibile al lavoro e stipulazione del patto di servizio. Lo stato di disoccupazione dev’essere involontario. Ciò significa che il sussidio in parola non è diretto a quanti interrompono il contratto per dimissioni, a meno che non siano per giusta causa. A tal proposito, la giurisprudenza ha riconosciuto la giusta causa per le dimissioni dovute a:
– Mancato pagamento della retribuzione;
– Molestie sessuali;
– Modificazioni peggiorative delle mansioni;
– Mobbing;
– Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
– Spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Sono inoltre considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto lavorativo:
– Licenziamento, compreso quello disciplinare;
– Risoluzione consensuale del rapporto in sede protetta o avvenuta a seguito del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici;
– Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità, corrispondente a trecento giorni prima della data presunta del parto e sino al compimento del primo anno di vita del figlio;
– Scadenza del contratto a tempo determinato.
Per poter accedere alla NASPI, è necessario aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Sono considerate valide tutte le settimane lavorative retribuite durante questo periodo, a condizione che la retribuzione complessiva per ciascuna settimana sia almeno pari alla retribuzione minima prevista per legge.
Chi non può richiedere la NASPI
Sono esclusi dalla NASpI:
– Lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione di alcuni casi specifici;
– Dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
– Operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che non rientrano tra i destinatari dell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022;
– Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dove per questi soggetti è attiva una normativa specifica;
– Titolari di assegno ordinario d’invalidità che non hanno optato per la NASpI;
– Lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
No, in caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla NASpI, salvo nei casi di dimissioni per giusta causa, che includono situazioni come:
– Mancato pagamento dello stipendio.
– Molestie sul luogo di lavoro.
– Mobbing.
– Modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro.
– Spostamento della sede lavorativa senza comprovata giustificazione tecnica.
Come si calcola la NASpI?
La NASpI è calcolata prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali totalizzata dal lavoratore negli ultimi quattro anni. Quest’ultima dev’essere poi divisa per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33 ottenendo così la retribuzione di riferimento.
Ogni anno l’Inps comunica l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI attraverso un’apposita circolare. L’importo assegnato è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’Inps con circolare.Viene determinato, infatti, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente. Come illustrato nella circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro. La somma si riduce del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni.
In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’importo del beneficio si riduce:
– Del 3% al mese dopo 3 mesi cioè a partire dal 91° giorno di fruizione, in pratica dal quarto mese;
– Per gli under 55, del 3% al mese dopo 5 mesi cioè a partire dal 151° giorno di fruizione, in pratica dal sesto mese;
– Per gli over 55, del 3% al mese dopo 7 mesi cioè a partire dal 211° giorno di fruizione, in pratica dall’ottavo mese.
In pratica anche per il 2023 è entrato in vigore lo scarto per età anagrafica e la riduzione dell’importo è diversa per coloro che hanno compiuto 55 anni di età rispetto ai beneficiari fino a 54 anni di età.
Durata e modalità di pagamento
La NASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.
L’INPS effettua il pagamento della NASpI mensilmente, generalmente tra il 10 e il 15 del mese successivo alla presentazione della domanda.
La NASpI appartiene alla categoria di prestazioni Inps liquidate direttamente dall’Istituto stesso al beneficiario.
Il pagamento, nello specifico, avviene con cadenza mensile utilizzando la modalità scelta dal lavoratore in sede d’invio della domanda tra:
– Accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
– Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale nella provincia di residenza o domicilio del richiedente.
Casi particolari
La NASpI prevede criteri speciali in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, mancato preavviso, licenziamento per giusta causa o contenzioso. Inoltre, gli eventi di malattia e maternità che insorgono durante la NASpI possono avere effetti sospensivi sulla prestazione. Per maggiori informazioni e dettagli, si consiglia di fare riferimento alla normativa di riferimento.
La prestazione viene sospesa nei seguenti casi:
– rioccupazione del beneficiario, con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi e a patto che il reddito annuo sia inferiore a 8.000 Euro. La sospensione ha la durata del rapporto di lavoro;
– nuova occupazione all’estero, in Paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in Paesi extracomunitari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la sospensione della NASpI in caso di lavoro all’estero.
La normativa vigente prevede sanzioni per i percettori dell’indennità di disoccupazione che non rispettano gli obblighi previsti. Queste sanzioni possono includere la decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. In particolare.
La NASpI decade in diversi casi:
– Perdita dello stato di disoccupazione;
– Inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo;
– Raggiungimento dei requisiti pensionistici;
– Aver acquisito il diritto all’assegno ordinario d’invalidità e non aver optato per la NASpI;
– Non aver partecipato, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’Impiego;
– Non aver comunicato, entro 1 mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI.
Consultazione e inoltro domanda
I lavoratori aventi diritto devono presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente online per via telematica, entro 68 giorni a decorrere delle seguenti situazioni:
– Cessazione del rapporto di lavoro;
– Cessazione del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o d’infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
– Fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
– Definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
– Dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
La richiesta NASpI può essere effettuata in una delle seguenti modalità:
– direttamente online dal cittadino sul portale web dell’Inps attraverso la funzione NASpI invio domanda online;
– Rivolgendosi agli enti di patronato;
– Tramite il Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.
Qui puoi trovare alcune frequenti FAQ sulla NASpl e il tutorial su come fare domanda.
Per presentare la domanda NASpI, occorre avere:
– Documentazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro (ad es. contratto o busta paga).
– Modulo SR163, vidimato dalla banca, per l’accredito su conto corrente.
Per i richiedenti della NASpI, l’Inps offre dei servizi informativi per verificare lo stato della domanda, l’esito, la data di decorrenza, la durata e l’importo della prestazione, e altro ancora. Questi servizi possono essere utilizzati attraverso il sito web dell’Inps o tramite l’app Inps Mobile, sia da pc che da smartphone o tablet.
Vediamo in dettaglio i servizi disponibili:
– Attraverso la nuova area ‘Esiti Domande NASpI’ dell’app Inps Mobile;
– Accedendo all’area MyInps sul portale web;
– nuovo servizio automatico di comunicazione tramite SMS, ancora in fase di realizzazione, grazie al quale chi ha presentato domanda NASpI può ricevere brevi messaggi relativi all’avvenuta ricezione della domanda presentata in via telematica, al suo stato di avanzamento e all’avvio della liquidazione della prima rata dell’indennità di disoccupazione.
Procedura di accoglimento
L’Inps ha introdotto delle novità nella procedura di accoglimento della domanda NASpI, che prevede l’invio di una notifica SMS automatica per comunicare l’accoglimento della domanda. Gli interessati sono invitati a consultare un video personalizzato nella area riservata MyINPS, dove possono trovare tutte le informazioni sulla prestazione, dalla durata all’importo, alle regole di compatibilità. Si tratta di una guida interattiva che può essere consultata sia da pc che da mobile e che contiene anche pulsanti per approfondimenti e gestione delle comunicazioni obbligatorie.
L’Inps ha fornito maggiori dettagli sulle nuove procedure e su come utilizzarle in un comunicato del 13 agosto 2021.
Incentivo
Il lavoratore che ha diritto alla NASpI può richiedere un incentivo all’autoimprenditorialità. Questo incentivo consiste nella liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato, a titolo di sostegno all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa. L’incentivo non è concesso in caso di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Per richiedere l’incentivo all’autoimprenditorialità, il lavoratore deve presentare una domanda di anticipazione in via telematica all’Inps entro 90 giorni dalla data d’inizio dell’attività o entro 90 giorni dalla presentazione della domanda d’indennità di disoccupazione NASpI, nel caso in cui l’attività inizi durante il rapporto di lavoro dipendente che ha dato luogo alla prestazione NASpI.
L’importo dell’indennità spettante verrà liquidato in un’unica soluzione, ma non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il nucleo familiare.
Ricorso
Per presentare un ricorso contro i provvedimenti relativi alla NASpI, è possibile utilizzare la procedura online disponibile sui Servizi Online del sito INPS o rivolgersi ai patronati o agli intermediari dell’INPS.
La scadenza per la presentazione del ricorso è di 90 giorni dalla ricezione del provvedimento. Invece, se si desidera avviare una vertenza giudiziaria contro il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, è necessario farlo entro un anno.
Decreti e comunicazioni
Per maggiori informazioni mettiamo a disposizione al seguente documentazione:
– Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego decreto legislativo;
– Circolare INPS recante gli importi massini 2023;
– Messaggio inerente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
– Messaggio d’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e alla rioccupazione con contratto di collaborazione;
– Procedura di accoglimento;
– Novità normative introdotte dalla legge di bilancio.
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