Commento operativo alla Riforma del processo civile dopo il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 – Approfondimenti sui punti nodali e più discussi della Riforma – Formulario dei nuovi atti giudiziari – Tabelle con gli articoli prima e dopo le modifiche del Correttivo – Online le formule degli atti in fomato editabile – Online gli atti giudiziari editabili
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A distanza di poco più di un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, la disciplina del processo civile viene nuovamente modificata: il nuovo decreto legislativo Correttivo della Riforma Cartabia (D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) dopo un lungo iter è stato finalmente pubblicato in G.U. 11 novembre 2024, n. 264.
Il Correttivo apporta numerose modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali.
Questo testo, che esce all’indomani dell’approvazione definitiva del decreto di riforma, esamina, con un taglio pratico-operativo, tutte le novità introdotte dal nuovo Correttivo, offrendo una puntuale interpretazione degli interventi normativi. Uno specifico approfondimento è dedicato anche alle prospettive di riforma sulla mediazione e negoziazione assistita.
Sempre nell’ottica di fornire uno strumento operativo utile per il professionista, questa edizione è corredata di un formulario commentato con i principali atti processuali su cui ha inciso la nuova riforma, nonché di una tabella con l’articolato pre e post Correttivo a confronto.
Lo scopo è duplice: da un lato, rendere più chiara la lettura di alcune norme della riforma Cartabia e più fluidi alcuni snodi processuali, soprattutto per il nuovo procedimento di famiglia; dall’altro, completare la digitalizzazione del processo civile, eliminando tutti gli adempimenti «manuali» a carico delle parti.
Nonostante le attese, il Correttivo non interviene in modo sostanziale sulla fase introduttiva del processo civile: le verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio rimangono obbligatorie, da effettuarsi entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto. È in questa fase che si concentrano le criticità più importanti del nuovo rito, poiché allontana le parti dal giudice in un momento cruciale del processo, nel quale si affrontano e si definiscono le questioni preliminari.
La stessa Corte cost. 96/2024 ha riconosciuto le criticità del nuovo rito, che rischia di comprimere il principio del contraddittorio, strutturando la fase delle verifiche preliminari in modo tale che il giudice, prima dell’udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. e delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c., possa decidere le questioni con decreto senza chiamare le parti a confrontarsi sulle stesse. Tuttavia, la sentenza della Consulta ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della riforma Cartabia, facendo leva sui poteri del giudice di direzione del processo (art. 175 c.p.c. e art. 127 c.p.c.), grazie ai quali egli può sempre fissare le udienze che ritiene utili e, dunque, può sopperire, prima dell’emanazione del decreto, alla mancanza di contraddittorio fissando le opportune udienze affinché le parti intervengano sulle questioni oggetto del decreto.
Cambia, invece, la disciplina del passaggio dal rito ordinario al rito semplificato ex artt. 281decies ss. c.p.c.: si prevede, infatti, la possibilità che il passaggio al rito semplificato sia disposto già nella fase delle verifiche preliminari, fissando il giudice – con decreto – l’udienza di cui al comma 1 dell’art. 281decies c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Questo passaggio non sarà più deciso con ordinanza non impugnabile ma con decreto, per cui, giunti all’udienza, previo contraddittorio con le parti, il giudice potrebbe ripensarci e tornare al rito ordinario! Insomma, il legislatore, anziché facilitare il percorso verso la decisione di merito, si preoccupa di stabilire su quale binario debba viaggiare il carrozzone del processo.
Un’altra modifica consiste nell’eliminazione, dall’art. 380bis c.p.c., dell’obbligo di conferire una nuova procura per presentare il ricorso in Cassazione qualora vi sia una proposta di definizione negativa del giudice relatore. Questa novità semplifica le procedure, accogliendo le richieste avanzate dall’avvocatura, che aveva criticato duramente la versione precedente della norma.
Viene poi ulteriormente rafforzata la digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità.
Inoltre, viene migliorata e semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e ampliato l’uso di questo strumento.
Viene, ancora, agevolato il recupero dei crediti attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo, e il rito di cognizione semplificato viene esteso a tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, anche se non sono di pronta soluzione.
Alcune norme sono state modificate per correggerne gli errori di formulazione: è il caso, ad esempio, dell’art. 319 c.p.c., dove si chiarisce che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, e degli artt. 343 e 347 c.p.c., poiché non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell’appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell’appello incidentale.
Tuttavia, queste e altre novità del Correttivo, spesso minori e di scarso impatto pratico, intervengono esclusivamente sulle regole processuali, nell’illusione che modificando l’ingranaggio si possa migliorare il sistema.
È da oltre vent’anni che provvedimenti «a costo zero» promettono di rendere più efficiente il sistema, ma il solo fatto che il legislatore debba nuovamente ricorrere all’ennesimo provvedimento di riforma è la prova evidente che quanto è stato fatto finora è servito a poco.
Per non parlare delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (le cd. ADR, alternative dispute resolution): formalmente si garantisce il diritto di azione da esercitare nel processo ordinario, ma in numerose controversie si obbliga la parte a chiudere la lite fuori dal processo (nei casi di mediazione e negoziazione assistita obbligatorie), trasformando il processo civile in uno strumento di composizione delle liti, che le parti, spesso, accettano più per necessità che per intima convinzione.
La stessa logica acceleratoria anima il procedimento semplificato di cognizione, inserito nel II libro del c.p.c., segno evidente della débâcle del processo: non si cerca più la verità ma ci si accontenta della verosimiglianza.
La verità materiale (i fatti così come sono accaduti) è sostituita dalla verità processuale, ossia da una verità approssimativa il cui scopo è la rapida risoluzione dei conflitti e un (notevole) risparmio di risorse per le parti e lo Stato, in deferente omaggio ai diktatk del PNRR.
Questo testo, che esce all’indomani dell’approvazione definitiva del decreto di riforma, esamina, con un taglio pratico-operativo, tutte le novità al processo civile introdotte dal nuovo Correttivo Cartabia, offrendo una puntuale interpretazione degli interventi normativi.
Sempre nell’ottica di fornire uno strumento operativo, utile per il professionista, questa edizione del Processo Civile dopo il nuovo Correttivo Cartabia è corredata di un formulario commentato con i principali atti processuali su cui ha inciso il nuovo decreto legislativo, nonché di una tabella con l’articolato pre e post Correttivo a confronto.